Farmaco generico o equivalente?

Ne sappiamo abbastanza al riguardo?

2 Settembre 2021 – Lettura: 2′ Min

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8 Agosto 1996:  Nasce in Italia il farmaco generico.

sono quei medicinali così come definiti dal Decreto Legislativo n.178 del 29
maggio 1991, a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non
protetti da brevetto o da certificato protettivo complementare ed identificati dalla denominazione
comune internazionale (DCI) del principio attivo, che siano bio-equivalenti rispetto ad una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche.

Nascono dall’esigenza di contenere la spesa farmaceutica a carico del SSN e con la Legge Finanziaria del 2001 ne viene sancita la rimborsabilità sulla base di un prezzo di riferimento.

Con la legge 405/2001, il farmacista può sostituire il farmaco prescritto con uno equivalente avente un prezzo più basso rispetto a quello prescritto. La legge di conversione n.178 del 08.08.2002 estende poi a tutti i farmaci (siano essi generici o di marca) il riferimento al prezzo più basso.

Con l’articolo 1 bis della legge 149/2005 il farmaco generico assume il nuovo e più adatto nome di farmaco equivalente.

La stessa legge, inoltre, ha previsto l’obbligo per i farmacisti di dare comunicazione alla persona della possibilità di sostituire il farmaco prescrittogli dal medico con un farmaco equivalente, ad un prezzo inferiore.

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